Sono quasi centomila le S.r.l. che si sono trovate la scorsa primavera a dover fare i conti con la nomina del sindaco o del revisore.
Non tutte hanno prestato attenzione alla norma e le Camere di Commercio stanno scorrendo gli archivi dei bilanci per trovare i “colpevoli” e chiedere l’intervento del tribunale. Vediamo di cosa si tratta.
L’articolo 2447 del Codice Civile
La nomina del sindaco o revisore nelle Srl non è una novità, visto che lo prevede il codice civile, all’articolo 2477.
Non riguarda le micro S.r.l., ma non sono poche quelle che rientrano nell’ambito di applicazione della norma superando i limiti di legge per attivo, ricavi o lavoratori occupati.
L’art. 2477 c.c., per quanto qui di interesse, prevede che le società a responsabilità limitata hanno l’obbligo di nominare un sindaco o un revisore legale quando, per due esercizi consecutivi, hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti:
1) attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Basta superarne uno solo, ma questo deve accadere in due esercizi consecutivi, in due anni di fila per intenderci.
29 Aprile 2019
La norma è in vigore dal 16 marzo 2019 ma ha visto un’applicazione ridotta nel periodo dell’emergenza Covid 2019.
Il D.L. 128/2021 aveva infatti disposto uno slittamento al momento della tenuta delle assemblee dei soci nel 2023 per la nomina dell’organo di controllo (sindaco o revisore), correlato al superamento di uno dei limiti di cui sopra nei bilanci degli esercizi 2021 e 2022.
Il 29 aprile di quest’anno si sono tenute le assemblee di approvazione del bilancio al 31.12.2023 di quasi tutte le s.r.l., salvo i casi di differimento al 29 giugno e salvi i soggetti con esercizio a cavallo d’anno.
Molte delle società obbligate, ma non tutte, hanno così provveduto alla nomina di un sindaco o di un revisore.
Le Camere di Commercio avviano i controlli
Non tutte lo hanno però ottemperato al nuovo obbligo. Intervengono ora le Camere di Commercio.
I bilanci infatti sono depositati in formato elettronico al registro delle imprese, la cui tenuta e aggiornamento è domandato alle locali camere di commercio.
Detto fatto, è un attimo fare i controlli, almeno sul limite dell’attivo e su quello dei ricavi.
In questi giorni danno notizia i giornali che le Camere di Commercio stanno incrociando i dati dei bilanci al 31 dicembre 2023 con le nomina iscritte al registro delle imprese.
Quando interviene il Tribunale
Per le società inadempienti la legge prevede l’intervento del Tribunale.
L’ultimo periodo dell’articolo 2477 c.c. dispone infatti che qualora l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.