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La dichiarazione di fallimento (dal luglio dell’anno scorso “liquidazione giudiziale”) segue e conclude la crisi irreversibile di un’impresa o di un imprenditore.

Si tratta di una procedura giudiziale, dove in una situazione di insolvenza conclamata interviene il Tribunale, sostituendo l’amministratore con un curatore (una sorta di liquidatore) sotto la supervisione di un giudice a ciò delegato.

Concordato fallimentare

Il fallimento si apre con una sentenza del Tribunale.

Il fallimento si chiude con un provvedimento dello stesso Tribunale che ha avviato la procedura.

La chiusura del fallimento si ha quando tutti sono stati pagati, quando i creditori sono soddisfatti solo in parte o quando non è possibile pagare nulla a nessuno.

Tra le ipotesi di chiusura è previsto l‘eventuale accordo tra i creditori (coloro che avanzano denari) e il fallito/a, il concordato fallimentare appunto.

Omologa e imposta di registro

Il concordato fallimentare deve passare il vaglio del Tribunale (decreto di omologa).

Gli atti di omologazione del concordato, che sono provvedimenti del Tribunale, scontano l’imposta di registro (quella che paghiamo ad esempio quando andiamo dal notaio per una compravendita).

L’importo di registro colpisce anche le sentenze e gli altri provvedimenti del Tribunale, in misura fissa o in misura variabile, a seconda della natura del provvedimento.

I decreti di omologazione del concordato fallimentare sia con garanzia che con cessione dei beni ai creditori scontano l’imposta di registro in misura fissa.

Diverso è il caso del concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore, allorquando l’imposta trova, applicazione in misura proporzionale (agenzia delle entrate, risoluzione del 26/03/2012 n. 27 e circolare 21/06/2012 n. 27/E).

Corte di Cassazione

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate trovano fondamento nell’assunto che il decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa, ovvero alla omologazione segue il trasferimento dei beni.

Tale orientamento è condiviso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n.29955 del 27 ottobre 2023).

La Suprema Corte interviene a chiarire anche un aspetto importante, quello concernente la individuazione della base imponibile e delle aliquote applicabili

Base imponibile e aliquote

Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, il terzo assuntore acquisisce la proprietà dei beni della società fallita e insieme si assume l’obbligo di soddisfare parzialmente i debiti ammessi al passivo fallimentare.

Al decreto di omologazione si applica l’imposta di registro con le aliquote proprie degli atti traslativi (a seconda della tipologia dei beni trasferiti all’assuntore: immobili, mobili, crediti).

La base imponibile dell’imposta può tenere conto del valore (negativo) dei pagamenti che l’assuntore si è obbligato a garantire ai creditori?

Accollo dei debiti

La risposta della Corte di Cassazione è negativa.

Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicata l’imposta (proporzionale) sul valore dei beni e dei diritti trasferiti all’assuntore.

Non è possibile diminuire la base imponibile in misura pari al contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione dei beni fallimentari.