Nasce un nuovo adempimento che interessa molti di noi: il registro dei titolari effettivi.
Tale registro, previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, è costituito da una sezione del Registro Imprese tenuto dalle locali Camere di Commercio in cui vengono questi dati.
In sostanza ad ogni società di capitali o fondazioni o Trust sarà associata l’informativa in merito al titolare effettivo così come definito dalla normativa antiriciclaggio.
Annotare in agenda la scadenza del 11.12.202
Entro lunedì 11.12.2023, le imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative), le persone giuridiche private, nonché i trust (e gli istituti giuridici affini) dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica al Registro Imprese per il tramite della locale Camera di Commercio.
Come funziona questo registro
Il registro dei titolari effettivi altro non è che un elenco, digitale, dove confluiscono i dati dei titolari effettivi.
Il Registro dei Titolari effettivi è composto da due Sezioni:
A. la sezione autonoma, dove finiscono i dati e le informazioni dei titolari effettivi:
1. delle imprese dotate di personalità giuridica (Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società Cooperative);
2. delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ex D.P.R. 361/2000);
B. la sezione speciale, dove confluiscono i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi di:
1. Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;
2. istituti giuridici affini al trust, ovvero gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi.
Chi è il titolare effettivo
Il titolare effettivo è definito dall’art. 20 co 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d.lgs n.231/2007) come: “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.
L’individuazione del titolare effettivo non è per nulla facile ed agevole.
Ad esempio, per le società di capitali, vanno indicati i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25%, al capitale ovvero dispongono della maggioranza dei voti esercitabili o esercitano un’influenza dominante in forza di vincoli contrattuali sono tutti individuati quali titolari effettivi delle società di capitali.
Chi deve comunicare questa informazione
Si tratta di una comunicazione resa mediante autodichiarazione dall’amministratore dell’impresa o dal Trustee nel trust.
La comunicazione va firmata digitalmente, a mezzo smart card o altro dispositivo equivalente.
Gli stessi soggetti devono, inoltre, comunicare eventuali variazioni dei dati entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Ogni 12 mesi occorrerà confermare i dati e le informazioni.
Le società di capitali potranno dare conferma annualmente contestualmente al deposito del bilancio.
Sanzioni
Dimenticarsi dell’adempimento non è senza conseguenze: sono previste multe fino a 1.032 euro oltre al rischio di denuncia per false autodichiarazioni.