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Le imposte sulle successioni e sulle donazioni, anche se disciplinate in un’unica legge e con regole comuni, sono in realtà due imposte diverse.

L’imposta sulle donazioni tassa il valore delle donazioni ovvero le liberalità in vita, cioè gli atti di trasferimento gratuito di ricchezza tra donante e beneficiario.

L’imposta sulle successioni colpisce il valore della ricchezza trasferita a seguito della morte del c.d. “de cuius”.

Imposta sulle donazioni

I beneficiari della donazione sono tassati in modo diverso a seconda del grado di parentela:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario;
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Imposta sulle successioni

Gli eredi sono tassati in modo diverso a seconda del grado di parentela:

  • 4%, per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

La franchigia si applica due volte nella successione

Cosa accadeva in occasione della denuncia di successione se in vita una persona fisica ha già donato ad un figlio un immobile del valore di 1 milione di euro?

L’Agenzia delle Entrate fino a ieri sommava la franchigia di cui aveva goduto nella donazione in vita alla franchigia spettante in sede di successione, verificando però che la somma non superasse la cifra di un milione (cd. “coacervo”).

L’erede che in occasione di una precedente donazione aveva goduto della franchigia di un milione si trovava senza nessuna riduzione di imponibile in sede di successione.

La Corte di Cassazione la pensa diversamente

La Corte di Cassazione dal 2016 la pensa diversamente.

Secondo i Giudici di legittimità, nel nostro esempio, il figlio ha diritto alla franchigia di un milione in occasione della donazione in vita (non paga nulla fino a 1.000.000 euro).

In sede di tassazione dell’eredità lo stesso figlio ha diritto una seconda volta alla franchigia piena di un milione.

Non esiste coacervo (sommatoria) tra le due franchigie perché riguardano due imposte diverse.

OK alla doppia franchigia ma solo nella successione

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E del 19 ottobre si accorge finalmente che la legge è cambiata nel 2006 e che la Corte di Cassazione ripete da anni che non esiste più il cd. “coacervo ereditario”.

Nella circolare del 29 ottobre l’Agenzia finalmente aderisce all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione ma precisa che la doppia franchigia è applicabile solo se alla donazione segue la successione per decesso del donante.

L’Agenzia sottolinea infatti nella circolare citata che continua ad applicarsi il cd. “coacervo donativo” tra due donazioni successive a favore dello stesso beneficiario.

Se ad una prima donazione non tassata nei limiti di un milione segue una seconda donazione a favore dello stesso figlio, la franchigia si applica una volta sola.